Art. 5.
(Svolgimento dei corsi di formazione).

      1. Al fini della preparazione degli aspiranti vigili di Polizia pubblica si applicano i seguenti criteri:

          a) i corsi di formazione non possono avere una durata inferiore a sei mesi;

          b) non possono essere avviati ai corsi di formazione gli aspiranti vigili che non sono risultati idonei alle preventive selezioni psico-attitudinali o che non sono stati preventivamente e sufficientemente istruiti per almeno sei mesi in palestre di arti marziali per l'addestramento alle tecniche di autodifesa e che non hanno acquisito sufficienti nozioni teoriche sull'espletamento del servizio e della professione;

          c) spetta all'istituto di Polizia pubblica interessato e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio la preventiva selezione degli

 

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aspiranti vigili, sotto il profilo psicofisico, mediante test ed elaborati;

          d) i corsi di formazione terminano con un esame che prevede prove scritte e orali.

      2. Ai fini delle prove di esame di cui al comma 1, lettera d), ciascun istituto di Polizia pubblica costituisce una commissione composta da:

          a) un ufficiale dell'istituto di Polizia pubblica, con funzioni di presidente;

          b) un sottufficiale dell'istituto di Polizia pubblica;

          c) due graduati dell'istituto di Polizia pubblica, di cui almeno uno con tre anni di servizio;

          d) un funzionario della questura, con funzioni di sovrintendente. Le commissioni di esame non possono essere insediate in assenza del funzionario di cui alla presente lettera.

      3. La commissione di cui al comma 2 è tenuta a verbalizzare l'esito degli esami e i relativi verbali, in triplice copia, sono depositati presso le questure competenti per territorio entro venti giorni dalla conclusione degli esami.
      4. Al termine dei corsi di formazione, gli aspiranti vigili di Polizia pubblica dichiarati idonei prestano giuramento innanzi al prefetto, con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Presidente, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse».